IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 26 e l'allegato B; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea; b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea; c) impresa di assicurazione: un'impresa autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE; d) impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo: impresa che, se avesse sede legale nell'Unione europea, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE; e) impresa di riassicurazione: un'impresa, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, la cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione; f) impresa controllante: un'impresa che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20. E' in ogni caso considerata controllante l'impresa che, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa; g) impresa controllata: un'impresa che si trova nella situazione di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20. E' in ogni caso considerata controllata un'impresa su cui un'altra ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante; h) partecipazione: una partecipazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, o comunque quella che consente l'esercizio di una influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. E' in ogni caso considerata partecipazione il fatto di detenere almeno il 20% del capitale o dei diritti di voto di un'impresa; i) impresa partecipante: un'impresa che detiene direttamente, anche per il tramite di societa' fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite societa' controllate, una partecipazione ai sensi della lettera h); l) impresa partecipata: un'impresa in cui e' detenuta direttamente, anche per il tramite di societa' fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite societa' controllate, una partecipazione ai sensi della lettera h); m) impresa di partecipazione assicurativa: un'impresa controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica; n) impresa di partecipazione assicurativa mista: un'impresa controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa, sempre che almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica; o) margine di solvibilita' minimo: ammontare minimo del margine di solvibilita' calcolato ai sensi dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 73/239/CEE e dell'articolo 19 della direttiva 79/267/CEE; p) elementi costitutivi del margine di solvibilita': elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 73/239/CEE e dell'articolo 18 della direttiva 79/267/CEE.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 98/78/CE e' pubblicata in GUCE L 330 del 5 dicembre 1998. - La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999". L'art. 26 della succitata legge, cosi' recita: "Art. 26 (Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare che la vigilanza supplementare riguardi le imprese partecipate da imprese di assicurazione, le imprese partecipanti in imprese di assicurazione, le imprese partecipate da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione, prevedendo che dalla vigilanza supplementare possano essere escluse le imprese che, pur facendo parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie all'esercizio effettivo della vigilanza, fatte salve le disposizioni dell'allegato I, punto 2.5 e dell'allegato II, punto 4, della direttiva; b) prevedere che un'impresa possa essere esclusa dalla vigilanza supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), quando: 1) tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo; 2) e' inopportuno e fuorviante considerare la situazione finanziaria di un'impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo; c) prevedere le misure necessarie affinche' l'ISVAP possa coordinarsi con le autorita' competenti degli altri Paesi dell'Unione europea, anche al fine di definire preventivamente a quale autorita' deve essere demandata la vigilanza supplementare allorche' imprese autorizzate in Stati membri differenti facciano capo alla medesima impresa non soggetta a vigilanza prudenziale; d) disporre che ogni impresa di assicurazione appartenente ad un gruppo assicurativo instauri adeguate procedure di controllo interno per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare; e) prevedere che l'ISVAP abbia accesso alle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare anche presso imprese non assicurative del gruppo; f) integrare la normativa vigente in materia di vigilanza sulle operazioni all'interno di un gruppo, nel rispetto comunque dei principi generali fissati dalla direttiva; g) prevedere che per il calcolo della solvibilita' corretta delle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo venga adottato il metodo basato sui conti consolidati. L'ISVAP puo' tuttavia autorizzare o imporre l'applicazione di uno degli altri due metodi previsti dalla direttiva, nel rispetto comunque dei principi generali ivi contenuti e dei criteri determinati dal Governo; h) prevedere sulla base dei criteri individuati dagli allegati I e II alla direttiva, che possano essere consentite esenzioni dagli obblighi di effettuare i calcoli ivi previsti; i) prevedere per le imprese di assicurazione o di riassicurazione situate in un Paese terzo possano essere presi in considerazione gli elementi che soddisfano i requisiti di solvibilita' in tale Paese, purche' siano comparabili con quelli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia". - L'allegato B della citata legge, contiene l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo, previo parere delle commissioni parlamentari. - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, reca: "Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private". - La legge 12 agosto 1982, n. 576, reca: "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni". - La legge 9 gennaio 1991, n. 20, reca: "Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, reca: "Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca: "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita". - Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca: "Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione". - Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, reca: "Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, reca: "Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo". Note all'art. 1: - La direttiva 73/239/CEE e' pubblicata in GUCE L 228 del 16 agosto 1973. L'art. 6 della succitata direttiva cosi' recita: "Art. 6. - 1. Ciascun Stato membro subordina ad autorizzazione amministrativa l'accesso all'attivita' assicurativa diretta sul proprio territorio. 2. Quest'autorizzazione dev'essere richiesta all'autorita' competente dello Stato membro interessato da: a) l'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul territorio di tale Stato; b) l'impresa la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro e che apre una succursale o un'agenzia nel territorio dello Stato membro interessato; c) l'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione prevista alla lettera a) o alla lettera b), estende sul territorio di questo Stato le sue attivita' ad altri rami; d) l'impresa che, avendo ottenuto conformemente all'art. 7, paragrafo 1, l'autorizzazione per una parte del territorio nazionale, estende la sua attivita' al di fuori di detta parte. 3. Gli Stati membri non subordinano a un deposito o ad una cauzione il rilascio dell'autorizzazione". - La direttiva 79/267/CEE e' pubblicata in GUCE L 063 del 13 marzo 1979. L'art. 6 della succitata direttiva cosi' recita: "Art. 6. - 1. Ciascuno Stato membro subordina ad autorizzazione amministrativa l'accesso nel proprio territorio alle attivita' contemplate dalla presente direttiva. 2. L'autorizzazione deve essere richiesta all'autorita' competente dello Stato membro interessato: a) dall'impresa che stabilisce la propria sede sociale nel territorio di tale Stato; b) dall'impresa la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro e che apre una succursale o un'agenzia nel territorio dello Stato membro interessato; c) dall'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di cui alla lettera a) o alla lettera b), estende nel territorio di questo Stato le sue attivita' ad altri rami; d) dall'impresa che, avendo ottenuto conformemente all'art. 7, paragrafo 1, l'autorizzazione per una parte del territorio nazionale, estende la sua attivita' al di fuori di detta parte. 3. Gli Stati membri non subordinato a un deposito o ad una cauzione il rilascio dell'autorizzazione". - Per quanto riguarda la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi le note alle premesse. L'art. 10, comma 2, della succitata legge, cosi' recita: "2. Ai fini della presente legge una societa' si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP". - Per quanto riguarda il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vedi le note alle premesse. L'art. 4, comma 2, primo periodo, del succitato decreto legislativo, cosi' recita: "2. Per partecipazione si intendono i diritti, rappresentati da azioni o quote, nel capitale di un'altra impresa i quali, realizzando una situazione di legame durevole con essa, sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante". - L'art. 2359 del codice civile, cosi' recita: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa', dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti e per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa". - Per le direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, vedi sopra. L'art. 16, paragrafi da 1 a 5 della citata direttiva 73/239/CEE, cosi' recitano: "Art. 16. - 1. Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa la cui sede sociale si trova sul suo territorio, la costituzione di un margine di solvibilita' sufficiente per l'insieme delle sue attivita'. Il margine di solvibilita' corrisponde al patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali. Esso comprende in particolare: il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo; la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25% di questo capitale o fondo; le riserve (legali e libere) non corrispondenti agli impegni; il riporto dagli utili; il richiamo di contributi che le mutue e le societa' a forma mutua, a contributi variabili possono esigere dai loro iscritti a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza della meta' della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivamente richiamati; tuttavia, queste possibilita' di richiamo non possono rappresentare piu' del 50 % del margine; su domanda e giustificazione dell'impresa, ed in caso di accordo delle autorita' di controllo degli Stati membri interessati nei quali l'impresa esercita la sua attivita', le plusvalenze risultanti da sottovalutazione di elementi dell'attivo o da sopravvalutazione di elementi del passivo, nella misura in cui tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale. La sopravvalutazione delle riserve tecniche e' stabilita in rapporto al loro ammontare calcolato dall'impresa conformemente alla regolamentazione nazionale; tuttavia, sino al coordinamento ulteriore delle riserve tecniche, il 75% della differenza tra l'importo della riserva per rischi in corso calcolato forfettariamente dall'impresa mediante l'applicazione di una percentuale minima in rapporto ai premi e l'importo che sarebbe stato ottenuto calcolando la riserva contratto per contratto, quando la legislazione nazionale da' la possibilita' di scelta tra i due metodi, puo' essere preso in considerazione nel margine di solvibilita' fino a concorrenza del 20%. 2. Il margine di solvibilita' e' determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali. Tuttavia, qualora le imprese pratichino essenzialmente soltanto uno o piu' dei rischi tempesta, grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi sette esercizi sociali. 3. Fatto salvo l'art. 17, l'ammontare del margine di solvibilita' deve essere pari al piu' elevato dei due risultati seguenti: primo risultato (in relazione ai premi): si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi; si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio; si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonche' l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo. Dopo aver ripartito l'importo cosi' ottenuto in due quote, la prima fino a 10 milioni di unita' di conto, la seconda comprendente l'eccedenza, le frazioni del 18% e del 16% sono calcolate rispettivamente su tali quote e sommate. Il primo risultato e' ottenuto moltiplicando l'ammontare cosi' calcolato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa dopo cessione in riassicurazione, e l'ammontare dei sinistri lordi; tale rapporto non puo' in alcun caso essere inferiore al 50%. Secondo risultato (in relazione ai sinistri): si cumulano, senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari, gli importi dei sinistri pagati per gli affari diretti nel corso dei periodi di cui al paragrafo 2; si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi; si aggiunge l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'ultimo esercizio, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione; si detrae l'ammontare dei ricorsi incassati durante i periodi di cui al paragrafo 2: si detrae l'ammontare degli accantonamenti o riserve per sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione. Dopo aver ripartito il terzo, o il settimo, secondo il periodo di riferimento fissato conformemente al paragrafo 2, dell'ammontare cosi' ottenuto in due quote, la prima fino a 7 milioni di unita' di conto e la seconda comprendente l'eccedenza, le frazioni del 26% e del 23% vengono rispettivamente calcolate su tali quote e sommate. Il secondo risultato si ricava moltiplicando l'ammontare ottenuto per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri che rimangono a carico dell'impresa dopo cessione in riassicurazione, e l'importo dei sinistri lordi; tale rapporto non puo' in alcun caso essere inferiore al 50%. 4. Le frazioni applicabili alle quote considerate nel paragrafo 3 sono ridotte ad un terzo per quanto riguarda l'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se: i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di morbilita' secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni; e' costituita una riserva d'invecchiamento; e' riscosso un supplemento di premio per costituire un margine di sicurezza adeguato; l'assicuratore non puo' denunciare il contratto che entro il termine del terzo anno d'assicurazione, al piu' tardi; il contratto prevede la possibilita' di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per contratti in corso. 5. Nel caso dei Lloyd's, in cui il calcolo del primo risultato in relazione ai premi, di cui al paragrafo 3, e' effettuato sulla base dei premi netti, questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui ammontare e' fissato annualmente e determinato dall'autorita' di controllo della sede. Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici piu' recenti riguardanti in particolare le commissioni versate. Questi elementi nonche' il calcolo effettuato sono comunicati alle autorita' di controllo del paese in cui i Lloyd's si sono insediati". - Gli articoli 18 e 19 della citata direttiva 79/267/CEE, cosi' recitano: "Art. 18. - Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa la cui sede sociale si trova nel suo territorio di disporre di un margine di solvibilita' sufficiente per l'insieme delle sue attivita'. Il margine di solvibilita' e' costituito: 1) dal patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali; tale patrimonio comprende in particolare: il capitale sociale versato oppure, se si tratta di mutue, il fondo sociale versato; la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo sociale, quando la parte versata raggiungere il 25% di questo capitale o di questo fondo; le riserve, legali e libere, non corrispondenti agli impegni; gli utili riportati; 2) qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, dalle riserve di utili, che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli assicurati; 3) su domanda e giustificazione dell'impresa presso l'autorita' di controllo dello Stato membro nel cui territorio e' situata la sede sociale e con l'accordo di tale autorita': a) da un importo pari al 50% degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti; tale fattore puo' essere al massimo pari a 10; l'utile annuo stimato corrisponde alla media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle attivita' elencate all'art. 1. Le basi per il calcolo del fattore moltiplicatore dell'utile annuo stimato nonche' gli elementi dell'utile realizzato sono fissati di comune accordo dalle autorita' competenti degli Stati membri in collaborazione con la Commissione. Finche' non sara' ottenuto tale accordo, tali elementi sono determinati conformemente alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa (sede, agenzia o succursale) esercita la propria attivita'. Dopo che le autorita' competenti avranno fissato la nozione di utili realizzati, la Commissione presentera' proposte sull'armonizzazione di tale nozione nel quadro di una direttiva intesa ad armonizzare i conti annui delle imprese di assicurazione e relativa al coordinamento previsto all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE; b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al carico di acquisizione contenuto nel premio, dalla differenza tra la riserva matematica non zillmerizzata o parzialmente zillmerizzata ed una riserva matematica zillmerizzata ad un tasso di zillmeraggio pari al carico di acquisizione contenuto nel premio; questo importo non puo' tuttavia superare il 3,5% della somma delle differenze tra i capitali in questione dell'attivita' "vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; ma questa differenza e' eventualmente ridotta dell'importo iscritto nell'attivo delle spese di acquisizione non ammortizzate; c) in caso di accordo delle autorita' di controllo degli Stati membri interessati in cui l'impresa esercita la sua attivita', alle plusvalenze latenti risultanti dalla sottovalutazione di elementi dell'attivo e da sopravvalutazione di elementi del passivo diversi dalle riserve matematiche, purche' tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale". "Art. 19. - Fatto salvo l'art. 20, il minimo del margine di solvibilita' e' determinato come segue secondo i rami esercitati: a) per le assicurazioni di cui all'art. 1, punto 1, lettere a) e b), diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento, e per le operazioni di cui all'art. 1, punto 3, tale minimo deve essere pari alla somma dei due risultati seguenti: primo risultato: il numero che rappresenta un'aliquota del 4% delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette senza deduzione delle cessioni in riassicurazione ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo riserve matematiche di cui sopra; tale rapporto non puo' in nessun caso essere inferiore all'85%; secondo risultato: per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi il numero che rappresenti un'aliquota dello 0,3% di tali capitali presi a carico dall'impresa e' moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non puo' in alcun caso essere inferiore al 50%; per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata e' pari allo 0,1%; per quelle di durata superiore a tre anni o inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota e' pari allo 0,15%. b) per le assicurazioni complementari di cui all'art. 1, punto 1, lettera c), tale minimo deve essere pari al risultato del calcolo seguente: si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi; si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio; si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonche' l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo. Dopo aver ripartito l'importo cosi' ottenuto in due quote, la prima fino a 10 milioni di unita' di conto, la seconda comprendente l'eccedenza, le aliquote del 18% e del 16% sono calcolate rispettivamente su tali quote e sono sommate. La somma cosi' ottenuta si moltiplica per il rapporto, riferito all'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri che rimangono a carico dell'impresa dopo aver detratto, nelle operazioni di riassicurazione, le cessioni e le retrocessioni e l'importo lordo dei sinistri; tale rapporto non puo' in alcun caso essere inferiore al 50%. Nel caso dell'associazione di assicuratori nota come Lloyd's, il calcolo del margine di solvibilita' e' effettuato partendo dai premi netti; questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui importo e' fissato annualmente e determinato dall'autorita' di controllo dello Stato membro della sede sociale. Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici piu' recenti concernenti in particolare le commissioni versate. Tali elementi, nonche' il calcolo effettuato, sono comunicati alle autorita' di controllo dei paesi nel cui territorio il Lloyd's e' stabilito; c) per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindibili, comprese nell'art. 1, punto 1, lettera d), e per le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 1, punto 2, lettera b), tale minimo deve essere pari ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, del presente articolo; d) per le operazioni tontinarie di cui all'art. 1, punto 2, lettera a), tale minimo deve essere pari ad un'aliquota dell'1% dei fondi delle associazioni; e) per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di cui all'art. 1, punto 1, lettere a) e b), e per le operazioni di cui all'art. 1, punto 2, lettere c), d) ed e), tale minimo deve essere pari: ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, del presente articolo, nella misura in cui l'impresa assuma un rischio d'investimento, e ad un'aliquota dell'1% delle riserve cosi' calcolato nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento ed a condizione tuttavia che la durata del contratto superi i cinque anni e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione previste nel contratto sia fissato per un periodo superiore a cinque anni, piu' un'aliquota dello 0,3% dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), secondo risultato, primo comma, del presente articolo nella misura in cui l'impresa assuma un rischio di mortalita'".