IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 ottobre 1998;
  Vista  la  legge  21  dicembre  1999,  n.  526,  ed  in particolare
l'articolo 26 e l'allegato B;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n. 449;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
  Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
commercio  con  l'estero,  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri,   della   giustizia  e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
    a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea;
    b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea;
    c)  impresa  di  assicurazione:  un'impresa  autorizzata ai sensi
dell'articolo  6  della  direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della
direttiva 79/267/CEE;
    d)  impresa  di  assicurazione  avente  sede  legale in uno Stato
terzo:  impresa  che,  se  avesse  sede  legale  nell'Unione europea,
dovrebbe  essere autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva
73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;
    e) impresa di riassicurazione: un'impresa, diversa da una impresa
di assicurazione o da una impresa di assicurazione avente sede legale
in   uno   Stato   terzo,   la   cui  attivita'  principale  consiste
nell'accettare  rischi  ceduti da un'impresa di assicurazione, da una
impresa  di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da
altre imprese di riassicurazione;
    f)  impresa controllante: un'impresa che esercita il controllo ai
sensi  dell'articolo  10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
E'  in ogni caso considerata controllante l'impresa che, in virtu' di
un  contratto  o  di  una  clausola  statutaria,  ha  il  diritto  di
esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa;
    g)  impresa controllata: un'impresa che si trova nella situazione
di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
    E'  in  ogni  caso  considerata  controllata  un'impresa  su  cui
un'altra  ha  il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola
statutaria, di esercitare un'influenza dominante;
    h)  partecipazione:  una partecipazione ai sensi dell'articolo 4,
comma  2,  primo  periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
173,  o  comunque  quella  che  consente l'esercizio di una influenza
notevole ai sensi dell'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.
E'  in  ogni  caso  considerata  partecipazione  il fatto di detenere
almeno il 20% del capitale o dei diritti di voto di un'impresa;
    i)  impresa  partecipante:  un'impresa  che detiene direttamente,
anche  per  il tramite di societa' fiduciaria o interposta persona, o
indirettamente,  tramite  societa' controllate, una partecipazione ai
sensi della lettera h);
    l)   impresa   partecipata:   un'impresa   in   cui  e'  detenuta
direttamente,   anche   per  il  tramite  di  societa'  fiduciaria  o
interposta  persona,  o indirettamente, tramite societa' controllate,
una partecipazione ai sensi della lettera h);
    m)    impresa    di   partecipazione   assicurativa:   un'impresa
controllante   il  cui  unico  o  principale  oggetto  consiste  nell
assunzione  di  partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e
valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente  o principalmente imprese di assicurazione, imprese di
assicurazione  aventi  sede  legale  in  uno  Stato terzo, imprese di
riassicurazione,  sempre  che  almeno  una  di esse sia un'impresa di
assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;
    n)  impresa  di  partecipazione  assicurativa  mista:  un'impresa
controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, da un'impresa di
riassicurazione  o  da  un'impresa  di  partecipazione  assicurativa,
sempre che almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di
assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;
    o)  margine  di solvibilita' minimo: ammontare minimo del margine
di solvibilita' calcolato ai sensi dell'articolo 16, paragrafi da 2 a
5,  della  direttiva  73/239/CEE  e  dell'articolo 19 della direttiva
79/267/CEE;
    p)  elementi  costitutivi  del  margine di solvibilita': elementi
ammessi   a   costituire   il   margine   di  solvibilita'  ai  sensi
dell'articolo   16,   paragrafo   1,  della  direttiva  73/239/CEE  e
dell'articolo 18 della direttiva 79/267/CEE.
 
                                     NOTE
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). Note alle premesse:
          - L'art.  76  della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della  funzione  legislativa  non  puo'  essere delegato al
          Governo  se  non  con  determinazione di principi e criteri
          direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato  e per oggetti
          definiti.
          - L'art.  87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
          - La  direttiva  98/78/CE  e'  pubblicata in GUCE L 330 del
          5 dicembre 1998.
          - La  legge  21 dicembre  1999, n. 526, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1999". L'art. 26 della succitata legge, cosi' recita:
          "Art.   26   (Vigilanza   supplementare  sulle  imprese  di
          assicurazione   appartenenti  ad  un  gruppo  assicurativo:
          criteri  di  delega).  -  1.  L'attuazione  della direttiva
          98/78/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
          alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione
          appartenenti  ad  un  gruppo  assicurativo, e' informata ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
          a) assicurare  che  la  vigilanza supplementare riguardi le
          imprese partecipate da imprese di assicurazione, le imprese
          partecipanti   in  imprese  di  assicurazione,  le  imprese
          partecipate  da  un'impresa  partecipante  nell'impresa  di
          assicurazione, prevedendo che dalla vigilanza supplementare
          possano  essere  escluse  le imprese che, pur facendo parte
          del  gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in cui
          esistono   ostacoli   giuridici   al   trasferimento  delle
          informazioni   necessarie   all'esercizio  effettivo  della
          vigilanza,  fatte  salve  le  disposizioni dell'allegato I,
          punto 2.5 e dell'allegato II, punto 4, della direttiva;
          b) prevedere  che  un'impresa  possa  essere  esclusa dalla
          vigilanza  supplementare, secondo il prudente apprezzamento
          dell'Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private
          e di interesse collettivo (ISVAP), quando:
          1) tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto
          allo   scopo   della  vigilanza  supplementare  sul  gruppo
          assicurativo;
          2)  e'  inopportuno  e fuorviante considerare la situazione
          finanziaria   di   un'impresa  rispetto  allo  scopo  della
          vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;
          c) prevedere  le  misure necessarie affinche' l'ISVAP possa
          coordinarsi  con  le autorita' competenti degli altri Paesi
          dell'Unione    europea,   anche   al   fine   di   definire
          preventivamente  a quale autorita' deve essere demandata la
          vigilanza  supplementare  allorche'  imprese autorizzate in
          Stati membri differenti facciano capo alla medesima impresa
          non soggetta a vigilanza prudenziale;
          d) disporre  che ogni impresa di assicurazione appartenente
          ad  un  gruppo  assicurativo instauri adeguate procedure di
          controllo   interno   per   la  produzione  di  dati  e  di
          informazioni  utili  ai fini dell'esercizio della vigilanza
          supplementare;
          e) prevedere  che  l'ISVAP  abbia accesso alle informazioni
          utili  per  l'esercizio della vigilanza supplementare anche
          presso imprese non assicurative del gruppo;
          f) integrare  la  normativa vigente in materia di vigilanza
          sulle  operazioni  all'interno  di  un gruppo, nel rispetto
          comunque dei principi generali fissati dalla direttiva;
          g) prevedere che per il calcolo della solvibilita' corretta
          delle  imprese  di  assicurazione appartenenti ad un gruppo
          assicurativo  venga  adottato  il  metodo  basato sui conti
          consolidati.  L'ISVAP  puo'  tuttavia autorizzare o imporre
          l'applicazione di uno degli altri due metodi previsti dalla
          direttiva,  nel rispetto comunque dei principi generali ivi
          contenuti e dei criteri determinati dal Governo;
          h) prevedere  sulla  base  dei  criteri  individuati  dagli
          allegati   I  e  II  alla  direttiva,  che  possano  essere
          consentite esenzioni dagli obblighi di effettuare i calcoli
          ivi previsti;
          i) prevedere   per   le   imprese  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione  situate  in  un Paese terzo possano essere
          presi  in  considerazione  gli  elementi  che  soddisfano i
          requisiti  di  solvibilita'  in  tale  Paese, purche' siano
          comparabili   con   quelli   previsti   dalle  disposizioni
          comunitarie in materia".
          - L'allegato  B della citata legge, contiene l'elenco delle
          direttive da attuare con decreto legislativo, previo parere
          delle commissioni parlamentari.
          - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio
          1959, n. 449, reca: "Testo unico delle leggi sull'esercizio
          delle assicurazioni private".
          - La  legge  12 agosto  1982,  n. 576, reca: "Riforma della
          vigilanza sulle assicurazioni".
          - La  legge  9 gennaio  1991,  n. 20, reca: "Integrazioni e
          modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul
          controllo   delle   partecipazioni   di   imprese   o  enti
          assicurativi e in imprese o enti assicurativi".
          - Il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  174, reca:
          "Attuazione   della   direttiva  92/96/CEE  in  materia  di
          assicurazione diretta sulla vita".
          - Il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  175, reca:
          "Attuazione   della   direttiva  92/49/CEE  in  materia  di
          assicurazione   diretta  diversa  dall'assicurazione  sulla
          vita".
          - Il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n. 173, reca:
          "Attuazione  della direttiva 91/674/CEE in materia di conti
          annuali e consolidati delle imprese di assicurazione".
          - Il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998, n. 373, reca:
          "Razionalizzazione  delle  norme concernenti l'Istituto per
          la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse
          collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b),
          e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
          - Il  decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n.  343, reca:
          "Attuazione   della   direttiva   95/26/CE  in  materia  di
          rafforzamento   della  vigilanza  prudenziale  nel  settore
          assicurativo". Note all'art. 1:
          - La  direttiva  73/239/CEE e' pubblicata in GUCE L 228 del
          16 agosto  1973.  L'art.  6 della succitata direttiva cosi'
          recita:
          "Art.   6.   -   1.   Ciascun  Stato  membro  subordina  ad
          autorizzazione   amministrativa   l'accesso   all'attivita'
          assicurativa diretta sul proprio territorio.
          2.  Quest'autorizzazione dev'essere richiesta all'autorita'
          competente dello Stato membro interessato da:
          a) l'impresa  che  stabilisce  la  propria sede sociale sul
          territorio di tale Stato;
          b) l'impresa la cui sede sociale si trova in un altro Stato
          membro   e   che  apre  una  succursale  o  un'agenzia  nel
          territorio dello Stato membro interessato;
          c) l'impresa   che,  dopo  aver  ricevuto  l'autorizzazione
          prevista  alla  lettera  a)  o alla lettera b), estende sul
          territorio di questo Stato le sue attivita' ad altri rami;
          d) l'impresa che, avendo ottenuto conformemente all'art. 7,
          paragrafo  1, l'autorizzazione per una parte del territorio
          nazionale,  estende  la  sua attivita' al di fuori di detta
          parte.
          3.  Gli Stati membri non subordinano a un deposito o ad una
          cauzione il rilascio dell'autorizzazione".
          - La  direttiva  79/267/CEE e' pubblicata in GUCE L 063 del
          13 marzo  1979.  L'art.  6  della succitata direttiva cosi'
          recita:
          "Art.   6.   -   1.  Ciascuno  Stato  membro  subordina  ad
          autorizzazione   amministrativa   l'accesso   nel   proprio
          territorio   alle   attivita'  contemplate  dalla  presente
          direttiva.
          2.  L'autorizzazione  deve  essere  richiesta all'autorita'
          competente dello Stato membro interessato:
          a) dall'impresa  che stabilisce la propria sede sociale nel
          territorio di tale Stato;
          b) dall'impresa  la  cui  sede sociale si trova in un altro
          Stato  membro  e  che  apre una succursale o un'agenzia nel
          territorio dello Stato membro interessato;
          c) dall'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di
          cui  alla  lettera  a)  o  alla  lettera  b),  estende  nel
          territorio di questo Stato le sue attivita' ad altri rami;
          d) dall'impresa che, avendo ottenuto conformemente all'art.
          7,   paragrafo   1,  l'autorizzazione  per  una  parte  del
          territorio  nazionale, estende la sua attivita' al di fuori
          di detta parte.
          3.  Gli Stati membri non subordinato a un deposito o ad una
          cauzione il rilascio dell'autorizzazione".
          - Per  quanto riguarda la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi
          le  note alle premesse. L'art. 10, comma 2, della succitata
          legge, cosi' recita:
          "2.  Ai fini della presente legge una societa' si considera
          controllata  nei  casi  previsti  dall'art. 2359 del codice
          civile.  Sono  in  ogni  caso  considerate  controllate  le
          societa'  in  cui un altro soggetto, in base ad accordi con
          altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di
          voto,   ovvero   ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare
          la maggioranza  degli amministratori. Costituisce sindacato
          di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio
          del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve
          essere,  entro  quarantotto ore dalla data di stipulazione,
          comunicato all'ISVAP".
          - Per  quanto  riguarda  il  decreto  legislativo 26 maggio
          1997,  n.  173, vedi le note alle premesse. L'art. 4, comma
          2,  primo periodo, del succitato decreto legislativo, cosi'
          recita:
          "2.    Per   partecipazione   si   intendono   i   diritti,
          rappresentati  da  azioni o quote, nel capitale di un'altra
          impresa  i  quali,  realizzando  una  situazione  di legame
          durevole  con essa, sono destinati a sviluppare l'attivita'
          del partecipante".
          - L'art. 2359 del codice civile, cosi' recita:
          "Art.  2359  (Societa' controllate e societa' collegate). -
          Sono considerate societa' controllate:
          1)   le   societa'   in   cui  un'altra  societa',  dispone
          della maggioranza   dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria;
          2)  le  societa'  in  cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti    per    esercitare   un'influenza   dominante
          nell'assemblea ordinaria;
          3)  le  societa'  che  sono  sotto  influenza  dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
          Ai  fini  dell'applicazione  dei  numeri  1) e 2) del primo
          comma,  si  computano  anche  i  voti  spettanti a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti e per conto di terzi.
          Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra
          societa'  esercita  un'influenza  notevole.  L'influenza si
          presume   quando   nell'assemblea   ordinaria  puo'  essere
          esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la
          societa' ha azioni quotate in borsa".
          - Per  le  direttive  73/239/CEE  e 79/267/CEE, vedi sopra.
          L'art.  16,  paragrafi  da  1  a  5  della citata direttiva
          73/239/CEE, cosi' recitano:
          "Art. 16. - 1. Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa

          la  cui  sede  sociale  si  trova  sul  suo  territorio, la
          costituzione  di un margine di solvibilita' sufficiente per
          l'insieme delle sue attivita'.
          Il   margine  di  solvibilita'  corrisponde  al  patrimonio
          dell'impresa,  libero  da qualsiasi impegno prevedibile, al
          netto   degli   elementi  immateriali.  Esso  comprende  in
          particolare:
          il  capitale  sociale  versato o, se si tratta di mutue, il
          fondo iniziale effettivo;
          la  meta'  dell'aliquota non versata del capitale sociale o
          del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25%
          di questo capitale o fondo;
          le  riserve  (legali  e  libere)  non  corrispondenti  agli
          impegni;
          il riporto dagli utili;
          il  richiamo  di  contributi  che  le mutue e le societa' a
          forma  mutua,  a  contributi  variabili possono esigere dai
          loro  iscritti  a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza
          della  meta'  della differenza tra i contributi massimi e i
          contributi   effettivamente  richiamati;  tuttavia,  queste
          possibilita' di richiamo non possono rappresentare piu' del
          50 % del margine;
          su  domanda  e  giustificazione dell'impresa, ed in caso di
          accordo  delle  autorita'  di  controllo degli Stati membri
          interessati  nei quali l'impresa esercita la sua attivita',
          le  plusvalenze  risultanti da sottovalutazione di elementi
          dell'attivo o da sopravvalutazione di elementi del passivo,
          nella  misura in cui tali plusvalenze non abbiano carattere
          eccezionale.
          La sopravvalutazione delle riserve tecniche e' stabilita in
          rapporto   al   loro   ammontare   calcolato   dall'impresa
          conformemente  alla  regolamentazione  nazionale; tuttavia,
          sino  al coordinamento ulteriore delle riserve tecniche, il
          75% della differenza tra l'importo della riserva per rischi
          in  corso  calcolato forfettariamente dall'impresa mediante
          l'applicazione  di  una  percentuale  minima in rapporto ai
          premi  e l'importo che sarebbe stato ottenuto calcolando la
          riserva  contratto  per  contratto,  quando la legislazione
          nazionale  da'  la possibilita' di scelta tra i due metodi,
          puo'   essere   preso  in  considerazione  nel  margine  di
          solvibilita' fino a concorrenza del 20%.
          2.  Il  margine  di solvibilita' e' determinato in rapporto
          all'ammontare  annuo  dei  premi  o  contributi,  oppure in
          rapporto  all'onere  medio  dei  sinistri  per i tre ultimi
          esercizi  sociali.  Tuttavia, qualora le imprese pratichino
          essenzialmente  soltanto  uno  o  piu' dei rischi tempesta,
          grandine,  gelo,  sono presi in considerazione come periodo
          di  riferimento  dell'onere  medio  dei sinistri gli ultimi
          sette esercizi sociali.
          3.  Fatto  salvo  l'art.  17,  l'ammontare  del  margine di
          solvibilita'  deve  essere  pari  al  piu'  elevato dei due
          risultati seguenti:
          primo risultato (in relazione ai premi):
          si  cumulano  i  premi  o  contributi emessi per gli affari
          diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti
          gli esercizi, accessori compresi;
          si    aggiunge    l'importo    dei   premi   accettati   in
          riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio;
          si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati
          nel  corso  dell'ultimo esercizio, nonche' l'importo totale
          delle  imposte  e  tasse  relative  ai  premi  o contributi
          compresi nel cumulo.
          Dopo  aver ripartito l'importo cosi' ottenuto in due quote,
          la  prima  fino a 10 milioni di unita' di conto, la seconda
          comprendente  l'eccedenza,  le  frazioni  del 18% e del 16%
          sono calcolate rispettivamente su tali quote e sommate.
          Il  primo  risultato  e' ottenuto moltiplicando l'ammontare
          cosi'  calcolato  per  il  rapporto esistente, per l'ultimo
          esercizio,  tra  l'ammontare  dei  sinistri  che  restano a
          carico  dell'impresa  dopo  cessione  in riassicurazione, e
          l'ammontare  dei  sinistri lordi; tale rapporto non puo' in
          alcun caso essere inferiore al 50%.
          Secondo risultato (in relazione ai sinistri):
          si  cumulano,  senza  detrarre  i  sinistri  a  carico  dei
          cessionari  e  retrocessionari,  gli  importi  dei sinistri
          pagati  per gli affari diretti nel corso dei periodi di cui
          al paragrafo 2;
          si  aggiunge  l'importo  dei  sinistri  pagati  a titolo di
          accettazioni  in  riassicurazione  o  in  retrocessione nel
          corso degli stessi periodi;
          si  aggiunge  l'ammontare degli accantonamenti per sinistri
          da  pagare, costituiti alla fine dell'ultimo esercizio, sia
          per   gli   affari  diretti  che  per  le  accettazioni  in
          riassicurazione;
          si  detrae  l'ammontare  dei  ricorsi  incassati  durante i
          periodi di cui al paragrafo 2:
          si  detrae  l'ammontare  degli accantonamenti o riserve per
          sinistri  da  pagare,  costituiti  all'inizio  del  secondo
          esercizio  precedente  l'ultimo  esercizio considerato, sia
          per   gli   affari  diretti  che  per  le  accettazioni  in
          riassicurazione.
          Dopo  aver  ripartito  il  terzo,  o il settimo, secondo il
          periodo  di  riferimento fissato conformemente al paragrafo
          2,  dell'ammontare  cosi'  ottenuto  in due quote, la prima
          fino   a  7  milioni  di  unita'  di  conto  e  la  seconda
          comprendente  l'eccedenza,  le  frazioni  del 26% e del 23%
          vengono rispettivamente calcolate su tali quote e sommate.
          Il  secondo  risultato  si ricava moltiplicando l'ammontare
          ottenuto per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio,
          tra   l'importo   dei   sinistri  che  rimangono  a  carico
          dell'impresa  dopo cessione in riassicurazione, e l'importo
          dei  sinistri  lordi;  tale rapporto non puo' in alcun caso
          essere inferiore al 50%.
          4.  Le  frazioni  applicabili  alle  quote  considerate nel
          paragrafo  3  sono  ridotte ad un terzo per quanto riguarda
          l'assicurazione   malattia   gestita  secondo  una  tecnica
          analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se:
          i  premi  riscossi  sono  calcolati  in  base  a tabelle di
          morbilita' secondo i metodi matematici applicati in materia
          di assicurazioni;
          e' costituita una riserva d'invecchiamento;
          e'  riscosso  un  supplemento  di  premio per costituire un
          margine di sicurezza adeguato;
          l'assicuratore  non  puo' denunciare il contratto che entro
          il termine del terzo anno d'assicurazione, al piu' tardi;
          il contratto prevede la possibilita' di aumentare i premi o
          di ridurre le prestazioni anche per contratti in corso.
          5.  Nel  caso  dei  Lloyd's,  in  cui  il calcolo del primo
          risultato  in relazione ai premi, di cui al paragrafo 3, e'
          effettuato  sulla  base dei premi netti, questi ultimi sono
          moltiplicati   per   una  percentuale  forfettaria  il  cui
          ammontare    e'    fissato    annualmente   e   determinato
          dall'autorita'  di  controllo  della sede. Tale percentuale
          forfettaria  deve  essere  calcolata  in base agli elementi
          statistici  piu'  recenti  riguardanti  in  particolare  le
          commissioni versate.
          Questi   elementi   nonche'   il  calcolo  effettuato  sono
          comunicati  alle  autorita' di controllo del paese in cui i
          Lloyd's si sono insediati".
          - Gli  articoli  18 e 19 della citata direttiva 79/267/CEE,
          cosi' recitano:
          "Art. 18. - Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa la
          cui sede sociale si trova nel suo territorio di disporre di
          un  margine di solvibilita' sufficiente per l'insieme delle
          sue attivita'.
          Il margine di solvibilita' e' costituito:
          1) dal patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno
          prevedibile,  al  netto  degli  elementi  immateriali; tale
          patrimonio comprende in particolare:
          il  capitale sociale versato oppure, se si tratta di mutue,
          il fondo sociale versato;
          la  meta'  dell'aliquota non versata del capitale sociale o
          del  fondo  sociale, quando la parte versata raggiungere il
          25% di questo capitale o di questo fondo;
          le  riserve,  legali  e  libere,  non  corrispondenti  agli
          impegni;
          gli utili riportati;

          2)  qualora  la  legislazione  nazionale l'autorizzi, dalle
          riserve  di  utili,  che figurano nello stato patrimoniale,
          quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali
          perdite  e  non  sono  state  destinate alla partecipazione
          degli assicurati;
          3)   su   domanda  e  giustificazione  dell'impresa  presso
          l'autorita'   di  controllo  dello  Stato  membro  nel  cui
          territorio  e'  situata  la sede sociale e con l'accordo di
          tale autorita':
          a) da   un   importo   pari   al  50%  degli  utili  futuri
          dell'impresa;  l'importo  degli  utili  futuri  si  ottiene
          moltiplicando  l'utile  annuo  stimato  per  il fattore che
          rappresenta  la  durata  residua  media dei contratti; tale
          fattore  puo'  essere  al  massimo pari a 10; l'utile annuo
          stimato  corrisponde  alla  media  aritmetica  degli  utili
          realizzati   nel  corso  degli  ultimi  cinque  anni  nelle
          attivita' elencate all'art. 1.
          Le   basi   per   il  calcolo  del  fattore  moltiplicatore
          dell'utile  annuo  stimato  nonche' gli elementi dell'utile
          realizzato  sono  fissati di comune accordo dalle autorita'
          competenti  degli  Stati  membri  in  collaborazione con la
          Commissione.  Finche' non sara' ottenuto tale accordo, tali
          elementi  sono  determinati conformemente alla legislazione
          dello  Stato  membro  nel  cui  territorio l'impresa (sede,
          agenzia o succursale) esercita la propria attivita'.
          Dopo che le autorita' competenti avranno fissato la nozione
          di  utili  realizzati,  la Commissione presentera' proposte
          sull'armonizzazione  di  tale  nozione  nel  quadro  di una
          direttiva intesa ad armonizzare i conti annui delle imprese
          di  assicurazione  e  relativa  al  coordinamento  previsto
          all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE;
          b) in  caso  di  non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio
          inferiore  al  carico di acquisizione contenuto nel premio,
          dalla    differenza   tra   la   riserva   matematica   non
          zillmerizzata  o  parzialmente zillmerizzata ed una riserva
          matematica  zillmerizzata  ad un tasso di zillmeraggio pari
          al  carico  di  acquisizione  contenuto  nel premio; questo
          importo  non  puo'  tuttavia  superare  il 3,5% della somma
          delle differenze tra i capitali in questione dell'attivita'
          "vita"  e  le  riserve matematiche per tutti i contratti in
          cui  sia possibile lo zillmeraggio; ma questa differenza e'
          eventualmente  ridotta  dell'importo  iscritto  nell'attivo
          delle spese di acquisizione non ammortizzate;
          c) in  caso  di  accordo delle autorita' di controllo degli
          Stati  membri  interessati in cui l'impresa esercita la sua
          attivita',   alle   plusvalenze  latenti  risultanti  dalla
          sottovalutazione    di    elementi    dell'attivo    e   da
          sopravvalutazione  di  elementi  del  passivo diversi dalle
          riserve  matematiche,  purche' tali plusvalenze non abbiano
          carattere eccezionale".
          "Art. 19. - Fatto salvo l'art. 20, il minimo del margine di
          solvibilita'  e'  determinato  come  segue  secondo  i rami
          esercitati:
          a) per le assicurazioni di cui all'art. 1, punto 1, lettere
          a)  e b), diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di
          investimento,  e per le operazioni di cui all'art. 1, punto
          3,  tale  minimo  deve  essere  pari  alla  somma  dei  due
          risultati seguenti:
          primo  risultato: il numero che rappresenta un'aliquota del
          4%  delle  riserve  matematiche  relative  alle  operazioni
          dirette  senza  deduzione delle cessioni in riassicurazione
          ed   alle  accettazioni  in  riassicurazione,  deve  essere
          moltiplicato   per   il   rapporto   esistente  nell'ultimo
          esercizio  tra  l'importo delle riserve matematiche, previa
          detrazione  delle  cessioni in riassicurazione, e l'importo
          lordo  riserve  matematiche di cui sopra; tale rapporto non
          puo' in nessun caso essere inferiore all'85%;
          secondo  risultato:  per  i  contratti i cui capitali sotto
          rischio   non  sono  negativi  il  numero  che  rappresenti
          un'aliquota  dello  0,3%  di  tali  capitali presi a carico
          dall'impresa e' moltiplicato per il rapporto esistente, per
          l'ultimo   esercizio,  tra  l'importo  dei  capitali  sotto
          rischio  che  rimangono  a  carico  dell'impresa, dopo aver
          detratto  le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e
          l'importo  dei  capitali  sotto  rischio,  senza detrazione
          della riassicurazione; tale rapporto non puo' in alcun caso
          essere inferiore al 50%; per le assicurazioni temporanee in
          caso  di  decesso,  aventi  una durata massima di tre anni,
          l'aliquota  sopra  citata  e' pari allo 0,1%; per quelle di
          durata  superiore  a  tre  anni o inferiore o pari a cinque
          anni, tale aliquota e' pari allo 0,15%.
          b) per  le  assicurazioni  complementari di cui all'art. 1,
          punto  1,  lettera  c),  tale  minimo  deve  essere pari al
          risultato del calcolo seguente:
          si  cumulano  i  premi  o  contributi emessi per gli affari
          diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti
          gli esercizi, accessori compresi;
          si    aggiunge    l'importo    dei   premi   accettati   in
          riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio;
          si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati
          nel  corso  dell'ultimo esercizio, nonche' l'importo totale
          delle  imposte  e  tasse  relative  ai  premi  o contributi
          compresi nel cumulo.
          Dopo  aver ripartito l'importo cosi' ottenuto in due quote,
          la  prima  fino a 10 milioni di unita' di conto, la seconda
          comprendente  l'eccedenza,  le  aliquote  del 18% e del 16%
          sono   calcolate  rispettivamente  su  tali  quote  e  sono
          sommate.
          La  somma  cosi'  ottenuta  si  moltiplica per il rapporto,
          riferito  all'ultimo  esercizio, tra l'importo dei sinistri
          che  rimangono  a  carico  dell'impresa dopo aver detratto,
          nelle  operazioni  di  riassicurazione,  le  cessioni  e le
          retrocessioni e l'importo lordo dei sinistri; tale rapporto
          non puo' in alcun caso essere inferiore al 50%.
          Nel   caso  dell'associazione  di  assicuratori  nota  come
          Lloyd's,   il   calcolo  del  margine  di  solvibilita'  e'
          effettuato  partendo  dai  premi  netti; questi ultimi sono
          moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui importo
          e'  fissato  annualmente  e  determinato  dall'autorita' di
          controllo  dello  Stato  membro  della  sede  sociale. Tale
          percentuale  forfettaria deve essere calcolata in base agli
          elementi statistici piu' recenti concernenti in particolare
          le  commissioni  versate. Tali elementi, nonche' il calcolo
          effettuato, sono comunicati alle autorita' di controllo dei
          paesi nel cui territorio il Lloyd's e' stabilito;
          c) per  le  assicurazioni  malattia  a  lungo  termine, non
          rescindibili,  comprese nell'art. 1, punto 1, lettera d), e
          per  le  operazioni  di capitalizzazione di cui all'art. 1,
          punto  2,  lettera  b),  tale  minimo  deve  essere pari ad
          un'aliquota  del  4%  delle  riserve  matematiche calcolata
          secondo  le  condizioni  di  cui  alla  lettera  a),  primo
          risultato, del presente articolo;
          d) per le operazioni tontinarie di cui all'art. 1, punto 2,
          lettera a),  tale  minimo  deve  essere pari ad un'aliquota
          dell'1% dei fondi delle associazioni;
          e) per  le assicurazioni connesse con fondi d'investimento,
          di  cui  all'art.  1,  punto  1,  lettere a) e b), e per le
          operazioni  di  cui  all'art. 1, punto 2, lettere c), d) ed
          e), tale minimo deve essere pari:
          ad  un'aliquota del 4% delle riserve matematiche, calcolata
          secondo  le  condizioni  di  cui  alla  lettera  a),  primo
          risultato,  del  presente  articolo,  nella  misura  in cui
          l'impresa   assuma   un   rischio   d'investimento,   e  ad
          un'aliquota  dell'1%  delle  riserve  cosi' calcolato nella
          misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento ed
          a  condizione tuttavia che la durata del contratto superi i
          cinque  anni e lo stanziamento destinato a coprire le spese
          di  gestione  previste  nel  contratto  sia  fissato per un
          periodo superiore a cinque anni, piu'
          un'aliquota   dello   0,3%   dei  capitali  sotto  rischio,
          calcolata  secondo  le  condizioni  di cui alla lettera a),
          secondo risultato, primo comma, del presente articolo nella
          misura in cui l'impresa assuma un rischio di mortalita'".